EGALIM è l'abbreviazione che indica la
“Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.”
Ossia, in lingua italiana, la
“Legge n. 2018-938 del 30 ottobre 2018 per l'equilibrio delle relazioni commerciali nel settore agricolo e alimentare ai fini di un'alimentazione salubre, sostenibile e accessibile a tutti".
Stando all'intestazione, sembrerebbe che essa non abbia nulla a che vedere con i biocidi, ma ciò non è esatto. In realtà, l'articolo 76 di tale legge vieta
- la pubblicità e le vendite a scaffale al grande pubblico di determinate categorie di biocidi
- e pratiche commerciali (sconti e riduzioni) su determinate categorie di biocidi destinate al grande pubblico.
Sono già stati pubblicati due decreti e il primo (n. 2019-642 del 26 giugno 2019) vieta sconti e riduzioni per biocidi delle Tipologie di Prodotto 14 (rodenticidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti per il controllo di altri artropodi). Quindi, un prodotto ha un solo prezzo.
Il geraniolo è un principio attivo presente sia nel PT 18 che nel PT 19 (repellenti e attrattivi) e i repellenti non rientrano nell'ambito di applicazione di EGALIM! Questa è una buona notizia, tuttavia sarà necessario applicare una dicitura chiara sul prodotto che ne attesti la natura di repellente e non di insetticida!
Il secondo decreto (n. 2019-643, anch'esso del 26 giugno 2019) vieta la pubblicità di alcuni biocidi destinata al grande pubblico. La pubblicità rivolta agli utenti professionali non è vietata, tuttavia bisogna seguire alcune regole!
Questo vale per tutti i biocidi di PT 14 e 18. Si applica anche ai biocidi di PT 2 e 4 classificati H400 e H410.
Il terzo divieto (decreto n. 2019-1052 del 14 ottobre 2019) riguarda la vendita a scaffale di alcuni biocidi:
- per i quali è accertata o sospettata la comparsa di resistenza,
- per i quali vengono segnalati casi di avvelenamento involontario,
- che non sono oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio semplificata (AMM) e che sono spesso utilizzati in violazione delle norme volte a proteggere la salute umana o l'ambiente riportate nella loro AMM o nelle istruzioni del produttore.
In pratica, ciò significa che tali biocidi devono essere chiusi a chiave e che il cliente deve interpellare un venditore per acquistarli.
I repellenti a base di geraniolo saranno disponibili per la vendita a scaffale! Al contrario, gli insetticidi a base di geraniolo non saranno disponibili per la vendita a scaffale.
Un altro decreto sarà pubblicato a seguito del parere dell'ANSES (l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - Ufficio nazionale incaricato della sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro) sui criteri da applicare per identificare i biocidi interessati.
Per determinare il divieto delle vendite a scaffale, l'ANSES propone i seguenti criteri:
- prodotti contenenti sostanze attive per le quali è stata identificata una resistenza,
- prodotti contenenti sostanze attive per le quali sono stati segnalati gravi avvelenamenti accidentali o decessi,
- prodotti contenenti principi attivi la cui sostituzione dovrebbe essere incoraggiata,
- prodotti classificati per i loro gravi effetti locali sulla salute umana (corrosione cutanea, effetti oculari, sensibilizzanti cutanei) che molto probabilmente, durante il periodo di valutazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, saranno soggetti a restrizioni o addirittura a divieto di utilizzo da parte del pubblico,
- prodotti contenenti coformulanti particolarmente preoccupanti (sostanze pericolose).
Sulla base di questi criteri, l'ANSES raccomanda che tutti i rodenticidi (utilizzati per controllare i roditori), gli insetticidi e le vernici antivegetative per gli scafi delle imbarcazioni non siano più disponibili per l'acquisto a scaffale.
Si tratta di una proposta che deve essere incorporata in un decreto.
Va notato che la legge EGALIM e i rispettivi decreti si applicano anche ai biocidi importati in Francia!
Nel caso in cui le raccomandazioni ANSES vengano convertite in legge, la situazione con i prodotti a base di geraniolo potrebbe apparire diversa.
Gli insetticidi a base di geraniolo continueranno a essere disciplinati da EGALIM, verranno inoltre applicate tutte le restrizioni, incluso il divieto di vendita a scaffale. A meno che il geraniolo non rientri nei criteri dell'elenco BPR allegato I, sostanze attive a basso rischio. Ciò è tuttavia improbabile in quanto uno dei criteri di esclusione per questo allegato I è la sensibilizzazione cutanea e il geraniolo è stato classificato come sensibilizzante della pelle.
I repellenti a base di geraniolo possono rientrare nell'ambito di applicazione di EGALIM poiché anche per i prodotti classificati per gravi effetti locali come la sensibilizzazione cutanea sarà vietata la vendita a scaffale! Tuttavia, EGALIM si applica ai prodotti e non alle sostanze attive. Quindi, nel caso in cui sia possibile dimostrare che il repellente non è un sensibilizzante della pelle, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione di EGALIM e le vendite a scaffale dovrebbero essere consentite.